Descrizione
Il DPR 22 giugno 2009 n. 122, stabilisce che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, pari a tre quarti del monte ore annuale personalizzato, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
Il Collegio dei docenti (Seduta del 14.01.2019 – Delibera n. 27) e il nuovo PTOF (Area Valutazione degli Apprendimenti) hanno definito i criteri generali e i casi che legittimano la deroga al limite minimo di presenze.
Tali deroghe sono previste per i seguenti gravi motivi certi e documentati:
- Ricoveri ospedalieri documentati e certificati;
- Assenze per malattia, certificate documentate, superiori a n. 5 giorni, da giustificare al rientro a scuola;
- Patologie, certificate e documentate contestualmente, che richiedono assenze periodiche e/o prolungate.